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Regolamento dei Servizi e del Personale

Titolo II: Servizi ed uffici della Camera
  • Art. 12

    (Strutture organizzative ed incarichi di coordinamento)

    • 1. I Servizi sono strutture competenti per lo svolgimento di attività finali omogenee; essi sono dotati di autonomia funzionale e gestionale nei limiti definiti dal presente regolamento e dalle altre disposizioni interne.
    • 2. Gli Uffici della Segreteria generale sono strutture competenti per lo svolgimento di attività riferite direttamente alle funzioni del Segretario generale. Essi sono dotati di autonomia gestionale nei limiti definiti dal presente regolamento e dalle altre disposizioni interne.
    • 3. Gli incarichi di coordinamento all'interno dei Servizi e degli Uffici della Segreteria generale sono individuati sulla base di uno o più dei seguenti criteri, anche concorrenti tra loro, a seconda delle specificità di ciascun Servizio o Ufficio della Segreteria generale:
      • a) coordinamento verticale, riferito ad articolazioni strutturali competenti per lo svolgimento di attività omogenee nell'ambito del Servizio o Ufficio della Segreteria generale;
      • b) coordinamento orizzontale, riferito a determinati profili delle attività o dell'organizzazione del Servizio o Ufficio della Segreteria generale;
      • c) coordinamento di progetti o di attività finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi, anche a carattere temporaneo.
    • 4. Le articolazioni strutturali di cui alla lettera a) del comma 3 sono denominate uffici o unità operative in relazione al grado di ampiezza e complessità delle attività svolte. Le unità operative sono costituite all'interno di uffici o sono poste alle dirette dipendenze del consigliere Capo del Servizio o dell'Ufficio della Segreteria generale o Titolare di incarico individuale. Gli incarichi di coordinamento di cui alle lettere b) e c) del comma 3 possono essere di livello equiparato a quello degli uffici o a quello delle unità operative.
    • 4-bis) Gli Uffici e gli incarichi di coordinamento di livello equiparato istituiti all'interno dei Servizi e degli Uffici della Segreteria generale si distinguono in uffici di primo e di secondo grado e incarichi di coordinamento di livello equiparato(10).
    • 4- ter) Le unità operative e gli incarichi di coordinamento da attribuire ai dipendenti di quarto livello si distinguono in unità operative e incarichi di coordinamento di primo, di secondo grado, e incarichi di coordinamento, a questi ultimi equiparati, indicati nella tabella G prevista dall'articolo 47, comma 7. Le unità operative e gli incarichi di coordinamento da attribuire ai segretari parlamentari di terzo livello si distinguono in unità operative e incarichi di coordinamento di primo e di secondo grado(11).
    • 5. Il presente regolamento determina il numero e la denominazione dei Servizi e degli Uffici della Segreteria generale e ne definisce le competenze.
    • 6. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale formulata in collaborazione con i Vicesegretari generali e sentito il Consiglio dei Capi Servizio, definisce il numero degli uffici e degli incarichi di coordinamento di livello equiparato, individuati ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 3, e degli incarichi di coordinamento equiparati ad ufficio istituiti ai sensi dell'articolo 15, comma 2 . Il Segretario generale provvede a determinare la denominazione e i compiti di detti uffici e incarichi di coordinamento in armonia, per quelli istituiti all'interno dei Servizi e degli Uffici della Segreteria generale, con le competenze di questi ultimi. Il Segretario generale specifica il grado, ai sensi del comma 4-bis, degli uffici e degli incarichi di coordinamento di livello equiparato(12).
    • 7. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale formulata in collaborazione con i Vicesegretari generali e sentito il Consiglio dei Capi Servizio, definisce il numero complessivo degli incarichi di tabella G di cui all'articolo 47, comma 7, delle unità operative e degli incarichi di coordinamento individuati ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 3 e degli incarichi di cui all'articolo 15. Il Segretario generale provvede a determinare il livello, la denominazione e i compiti delle unità operative e degli incarichi di coordinamento, specificando il grado, ai sensi del comma 4-ter,delle unità operative e degli incarichi di coordinamento da attribuire ai dipendenti di quarto livello e ai segretari parlamentari di terzo livello(13).
    • 8. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale formulata in collaborazione con i Vicesegretari generali e sentito il Consiglio dei Capi Servizio, definisce il numero complessivo degli incarichi di cui al comma 4 dell'articolo 49 e degli incarichi di cui al comma 4 dell'articolo 50(14).
    Note:

    (10) Comma aggiunto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 160 del 5 aprile 2022, resa esecutiva con D.P. n. 1591 del 5 aprile 2022.

    (11) Comma aggiunto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 160 del 5 aprile 2022, resa esecutiva con D.P. n. 1591 del 5 aprile 2022.

    (12) Comma sostituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 160 del 5 aprile 2022, resa esecutiva con D.P. n. 1591 del 5 aprile 2022.

    (13) Comma sostituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 160 del 5 aprile 2022, resa esecutiva con D.P. n. 1591 del 5 aprile 2022.

    (14) Comma sostituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 160 del 5 aprile 2022, resa esecutiva con D.P. n. 1591 del 5 aprile 2022.